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172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 21

1 Das militärische Personal hat Anspruch auf jährlich mindestens zwei zusammenhängende Wochen Ferien. Bei der zeitlichen Festlegung der Ferien ist seinen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen.

Den Berufsmilitärpilotinnen und -piloten wird zur Kompensation der physischen und psychischen Belastung eine zusätzliche Ferienwoche gewährt.48

3 Militärisches Personal mit schulpflichtigen Kindern hat Anspruch auf jährlich mindestens zwei Wochen Ferien während der Schulferien.

4 Anwärterinnen und Anwärter beziehen ihre Ferien nach den Vorgaben der besuchten Ausbildung.49

48 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 24. Sept. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4167).

49 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).

Art. 22 Indennità in caso di occupazione di un alloggio presso il luogo di lavoro

1 Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione domiciliati a oltre un’ora di viaggio dal luogo di lavoro hanno diritto a un’indennità per l’alloggio occupato presso il posto di lavoro o nelle immediate vicinanze.50

2 ...51

3 In caso di assenza per impiego fuori del luogo di lavoro, vacanze, servizio militare, malattia o infortunio, l’alloggio inutilizzato di cui al capoverso 1 è rimborsato per tre mesi al massimo se resta prenotato e deve essere pagato.

Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 occupano un alloggio, eccettuati gli alloggi in alberghi, motel o pensioni, hanno inoltre diritto a un’indennità per la cura di detto alloggio.52

5 L’ammontare delle indennità si fonda sull’allegato 1.

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50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

51 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

53 Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2813).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.