1 Das militärische Personal kann im In- und Ausland jederzeit entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen eingesetzt werden. Beim Vorliegen wichtiger Gründe kann im Einzelfall davon abgesehen werden.
2 Zu den Einsätzen im Ausland gehören Ausbildungen im Truppenverband sowie Friedensförderungs- und Assistenzdienste.35
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35 Fassung gemäss Ziff. I der V des VBS vom 5. Juli 2005, in Kraft seit 15. Juli 2005 (AS 2005 2693).
36 Aufgehoben durch Ziff. I der V des VBS vom 7. Dez. 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5027).
1 Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Una funzione assegnata deve essere esercitata per un periodo compreso tra quattro e sei anni; sono eccettuati i candidati e gli aspiranti.37
1bis In caso di prestazioni insufficienti, di promozione a una funzione superiore o di necessità imperativa dell’esercito, il datore di lavoro può modificare in ogni momento l’assegnazione della persona interessata; la modifica è comunicata per scritto.38 La presente disposizione non si applica ai candidati.39
2 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione è assegnato un nuovo luogo di lavoro se presumibilmente vi svolgeranno la loro funzione per più di un anno. L’assegnazione è comunicata per scritto sei mesi prima dell’entrata in servizio nel nuovo luogo di lavoro.
3 Agli ufficiali e ai sottufficiali di professione sono assegnati per principio posti militari. È determinante il piano dei posti in organico approvato dal capo dell’esercito. Gli ufficiali e i sottufficiali di professione che occupano un posto non militare perdono lo statuto di ufficiale o di sottufficiale di professione dopo tre anni.
4 I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell’esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.40
5 Il trasferimento a un posto al di fuori del settore «Difesa» può aver luogo soltanto d’intesa con la Segreteria generale del DDPS.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).
39 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 12 gen. 2011, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 271).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.