Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Verordnung des VBS vom 9. Dezember 2003 über das militärische Personal (V Mil Pers)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 10b Rückforderung der Ausbildungskosten

1 Der Arbeitgeber kann die Ausbildungskosten für die Grundausbildung nach Artikel 11 zurückfordern:

a.
bei Nichterfüllung oder Wegfall einer Anstellungsvoraussetzung nach den Artikeln 5 bis 10;
b.
bei vorzeitigem Abbruch oder nicht erfolgreicher Beendigung der Grundausbildung nach Artikel 11;
c.
bei Kündigung durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer.

2 Die Rückforderung richtet sich nach den Bestimmungen der Ausbildungsvereinbarung.

Art. 11

1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi-zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 201724 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.25

1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capoverso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.26

2 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell’ nell’ ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200327 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM).

3 La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di formazione di base secondo l’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201528 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE).

La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.

La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.

6 Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l’altro, le disposizioni riguardanti l’obbligo di rimborsare i costi di formazione.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

24 RS 414.131.1

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

26 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).

27 RS 512.271.1

28 RS 512.413

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.