1 Der Arbeitgeber kann die Ausbildungskosten für die Grundausbildung nach Artikel 11 zurückfordern:
2 Die Rückforderung richtet sich nach den Bestimmungen der Ausbildungsvereinbarung.
1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi-zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 201724 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.25
1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capoverso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.26
2 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell’ nell’ ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200327 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM).
3 La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di formazione di base secondo l’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201528 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE).
4 La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
5 La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
6 Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l’altro, le disposizioni riguardanti l’obbligo di rimborsare i costi di formazione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
26 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.