(Art. 72 Abs. 2 Bst. f BPV)
1 Angestellte, denen nicht mehr für die ganze vertragliche Sollarbeitszeit ein Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt wird, erhalten einen jährlichen Pauschalbetrag. Dieser beinhaltet die Abgeltung des Mietanteils der benutzten privaten Räumlichkeiten sowie der Kosten für Mobiliar, erhöhten Stromverbrauch, Kommunikationsmittel und allfälligen weiteren Aufwand.
2 Die Pauschale gemäss Absatz 1 beträgt für Angestellte mit einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent je 20 Prozent in Form von mobilem Arbeiten geleisteter jährlicher Sollarbeitszeit 200 Franken pro Jahr. Für teilzeitbeschäftigte Angestellte reduziert sich die Pauschale entsprechend der geleisteten Sollarbeitszeit.
106 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 14. Mai 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 301).
(art. 73 OPers)
1 Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari.109
2 Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni dalla sua esigibilità.
3 L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.110
4 In caso di orario di lavoro irregolare o di tasso di occupazione variabile, il premio di fedeltà è versato corrispondentemente al tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti è lo stipendio annuale computato al 100 per cento al momento della esigibilità del premio.
5 Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato:
6 Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.113
7 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.114
109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
111 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 7 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3157).
112 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
113 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
114 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
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