Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

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Art. 40a Stillzeiten

(Art. 68 BPV)

1 Für das Stillen und das Abpumpen von Muttermilch während des ersten Lebensjahres des Kindes wird je Kind bezahlte Stillzeit wie folgt gewährt:

a.
30 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit bis 4 Stunden;
b.
60 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 4 Stunden;
c.
90 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden.

2 Die tägliche Arbeitszeit bemisst sich nach der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit und der bezahlten Stillzeit der Mutter am Arbeitstag. Die Arbeitszeit und die Stillzeit dürfen zusammen die vereinbarte tägliche Sollarbeitszeit nicht überschreiten.

77 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4515).

Art. 41 Spese

(art. 72 OPers)

1 Le spese sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione o non vengano sostenute direttamente dal datore di lavoro.80

1bis Sono rimborsate anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.81

2 Gli impiegati occupati a tempo parziale ricevono le stesse indennità degli impiegati occupati a tempo pieno.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

81 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.