Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 7 Parteienmehrheit

Mehrere Parteien tragen ihre gemeinsamen Verfahrenskosten zu gleichen Teilen und haften dafür solidarisch, soweit die Beschwerdeinstanz in der Entscheidungsformel (Dispositiv) des Beschwerdeentscheides nichts anderes verfügt.

Art. 8 Spese ripetibili

1 La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all’autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l’autorità di ricorso fissa d’ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

2 Gli articoli 8–13 del regolamento dell’11 dicembre 200611 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.12

3 e 4 …13

5 Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all’indennità.

6 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

7 L’autorità può stabilire un’indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.14

11 [RU 2006 5305. RU 2008 2209 art. 22]. Ora: R del 21 feb. 2008 (RS 173.320.2).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

13 Abrogati dal n. I dell’O del 21 feb. 2007, con effetto dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.