Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

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Art. 3

6 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).

Art. 4 Sborsi

1 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.

2 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.

3 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.