6 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).
1 Gli sborsi dell’autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all’assunzione delle prove.
2 Sono reputate redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.
3 Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell’autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all’autorità di ricorso.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.