Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

172.041.0 Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Art. 22

Diese Verordnung tritt, im Rahmen von Artikel 81 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, am 1. Oktober 1969 in Kraft.

Art. 23

1 All’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 196633 concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell’Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.

2 La disposizione dell’articolo 158 del decreto dell’Assemblea federale del 30 marzo 194934 concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.

335

33 [RU 1966 931]

34 RS 510.30. Ora: O dell’Ass. fed. sull’amministrazione dell’esercito. Inoltre l’art. citato è abrogato.

35 La mod. può essere consultata alla RU 1969 777.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.