18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3845). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).
1 Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applica-bile per materia.19
2 Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l’autorità che ha pronunziato la decisione può esigere dalle parti:
3 L’esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 1978 , in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 1978 2053).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
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