Obligatorische gesetzliche Versicherungsleistungen sind an die Lohnfortzahlung anzurechnen.
Le prestazioni legali obbligatorie d’assicurazione sono computate sul salario il cui versamento va continuato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.