1 Der Ersatz von Auslagen für die Mitglieder und die Ersatzmitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen richtet sich nach den entsprechenden Bestimmungen für das Bundespersonal.
2 Mitglieder, denen die Kommissionsmitarbeit einen besonderen organisatorischen Aufwand für die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen verursacht, können bei der zuständigen Behörde dafür Auslagenersatz beantragen.62
62 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 205).
1 Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.
2 Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l’assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all’autorità competente.60
60 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).
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