1 Von Mitgliedern oder Organen der Räte eingebrachte Beratungsgegenstände werden mit ihrer Einreichung beim Ratssekretariat im Rat anhängig gemacht.
2 Volksinitiativen sowie Begehren der Kantone um Gewährleistung ihrer Verfassung werden mit ihrer Einreichung bei der Bundeskanzlei in den Räten anhängig gemacht.
3 Die übrigen Beratungsgegenstände werden mit Einreichung bei der Bundesversammlung in beiden Räten anhängig gemacht.
1 Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera.
2 Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale.
3 Gli altri oggetti in deliberazione sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l’Assemblea federale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.