1 Die nach Artikel 11 offenzulegenden Unterlagen müssen so aufbereitet und dokumentiert sein, dass sich das Lesen und Analysieren möglichst einfach gestaltet.
2 Um eine Überprüfung durch die Öffentlichkeit zu ermöglichen, müssen die Unterlagen:
3 Jede Person darf den Quellcode zu ideellen Zwecken untersuchen, verändern, kompilieren und ausführen sowie Studien dazu verfassen. Sie darf Studien und Erkenntnisse zu Mängeln publizieren. Sie darf sich insbesondere für die Fehlersuche mit weiteren Personen austauschen und dabei aus den offengelegten Informationen zitieren.
4 Die Inhaberin oder der Inhaber des Quellcodes kann:
5 Stellt sie oder er Nutzungsbedingungen für den Quellcode und die Dokumentation oder Bedingungen nach Absatz 4 Buchstabe b auf, so darf sie oder er Verstösse dagegen nur dann zivil- oder strafrechtlich verfolgen, wenn eine Person den Quellcode oder Teile davon kommerziell verwendet oder produktiv einsetzt. In den Nutzungsbedingungen und den Bedingungen ist darauf hinzuweisen.
1 I documenti da pubblicare secondo l’articolo 11 devono essere preparati e muniti di documentazione in modo tale che possano essere letti e analizzati nella maniera più semplice possibile.
2 Per consentire una verifica da parte del pubblico, tali documenti devono essere:
3 Chiunque può esaminare, modificare, compilare ed eseguire il codice sorgente a scopi ideali nonché redigere studi in proposito. Può pubblicare studi e conoscenze sulle lacune. Può in particolare consultarsi con altre persone ai fini della ricerca di lacune e in tale contesto citare le informazioni pubblicate.
4 Il proprietario del codice sorgente può:
5 Se stabilisce condizioni di utilizzo per il codice sorgente e la documentazione oppure condizioni di cui al capoverso 4 lettera b, il proprietario può perseguire le violazioni delle stesse civilmente o penalmente soltanto se qualcuno utilizza il codice sorgente o parti di esso per scopi commerciali o di produzione. Le condizioni di utilizzo e le condizioni di cui al capoverso 4 indicano questo aspetto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.