Die leitenden Revisorinnen und Revisoren belegen gegenüber den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, dass sie einen Ausbildungskurs nach Artikel 4 absolviert haben.
Le persone che dirigono le revisioni provano ai datori di lavoro di aver seguito un corso di formazione ai sensi dell’articolo 4.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.