1 Das EDA kann im Einvernehmen mit dem SEM Dritte ermächtigen, folgende Aufgaben im Rahmen des Visumverfahrens zu erfüllen:
2 Das EDA und das SEM sorgen dafür, dass die Vorschriften über Datenschutz und ‑sicherheit von den beauftragten Dritten eingehalten werden.
3 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Bedingungen Dritte mit den Aufgaben nach Absatz 1 beauftragt werden können.
312 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 11. Dez. 2009 (Genehmigung und Umsetzung der Notenaustausche betreffend das Visa-Informationssystem), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 2063 5761; BBl 2009 4245).
1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
318 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.