Das Parlament kann alle seine Entscheidungen der Volksabstimmung unterbreiten.
Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.