1 Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.
2 Niemand darf insbesondere aufgrund seines Geschlechts, seines Alters, seiner Rasse, seiner Hautfarbe, seiner Sprache, seiner Herkunft, seiner politischen, religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung, seiner Lebensform oder seiner körperlichen und geistigen Anlagen diskriminiert werden.
1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, segnatamente a causa del sesso, dell’età, della razza, del colore della pelle, della lingua, dell’origine, delle sue convinzioni politiche, religiose o filosofiche, del suo modo di vita o delle sue attitudini fisiche e psichiche.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.