1 Die Ausübung der Volksrechte richtet sich bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen über die Volksrechte nach einer Verordnung des Kantonsrates.
2 Nach der Verfassung vom 23. Oktober 1887 zulässige Volksbegehren können noch bis zum 30. Juni 1989 eingereicht werden.
1 Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.
2 Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.
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