Das Gesetz kann bestimmen, dass die vor Ende der Amtsdauer 2006/2010 gewählten Vorsteherschaften der drei am 1. Januar 2011 neu entstehenden Gemeinden bereits am 1. Juli 2010 in alle Rechte und Pflichten, Aufgaben und Zuständigkeiten der am 30. Juni 2010 ausscheidenden Gemeinde-, Tagwen- und Schulvorsteherschaften eintreten.
143 Angenommen an der Landsgemeinde vom 4. Mai 2008, in Kraft seit 4. Mai 2008. Gewährleistungsbeschluss vom 28. Mai 2009 (BBl 2009 4801 Art. 1 Ziff. 1, 1191).
1 Se, all’entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006, un Comune unitario non dispone ancora delle normative indispensabili, il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie necessarie.
2 In quanto autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 138 e seguenti della legge sui Comuni, il Consiglio di Stato può, fondandosi sulla presente disposizione costituzionale, prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la transizione tra le decisioni della Landsgemeinde, da un lato, e la costituzione dei tre Comuni unitari e la ripresa, da parte del Cantone, dei compiti dei vecchi Comuni assistenziali e delle autorità tutorie comunali, nonché la soppressione dei Comuni assistenziali, dall’altro; può fare altrettanto per consentire di attuare senza intralci e con parsimonia la nuova struttura comunale. Il Consiglio di Stato bada in particolare affinché gli attivi siano quanto possibile preservati, impiegati efficacemente e con parsimonia, nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, in modo da non svantaggiare altri Comuni.
3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.