Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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disp1/Art. 149 Zusammenlegung der Schulgemeinden und der Ortsgemeinden

Soweit die Schulgemeinden bis 31. Dezember 2010 noch nicht mit den entsprechenden Ortsgemeinden vereinigt sind, erfolgt dieser Zusammenschluss ohne weitere Beschlussfassung auf den 1. Januar 2011 zur Einheitsgemeinde im Rahmen von Artikel 148 Absatz 1.

disp1/Art. 148

1 A partire dal 1° gennaio 2011, nel Cantone vi saranno unicamente i tre Comuni seguenti, sotto forma di Comuni unitari (riunione del Comune politico, del Comune scolastico e del Patriziato [“Tagwen”]):

Bilten, Mühlehorn, Obstalden, Filzbach, Niederurnen, Oberurnen, Näfels e Mollis;

Netstal, Riedern, Glarona e Ennenda;

Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen145, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Matt, Engi e Elm.

2 Rimangono salve altre aggregazioni volontarie.

3 Gli aventi diritto di voto dei Comuni aggregati decidono il nome del nuovo Comune.

4 Se i Comuni menzionati nel capoverso 1 non dovessero aggregarsi di loro propria iniziativa entro il 31 dicembre 2010, l’aggregazione diventerebbe automaticamente effettiva il 1° gennaio 2011.

5 La legge sui Comuni può prevedere che, per un periodo transitorio corrispondente a una legislatura, i Comuni che devono aggregarsi secondo il capoverso 1 hanno diritto almeno a un seggio nell’Esecutivo comunale. Questo diritto può essere conferito ad ogni Comune o a un gruppo di Comuni.

145 Poiché l’aggregazione dei Comuni politici di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen entra in vigore il 1° lug. 2006, si giustifica che il Consiglio di Stato anticipi la relativa decisione nell’ambito della revisione in corso; «Haslen» comprende pertanto i Comuni di Nidfurn, Leuggelbach e Haslen.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.