1 Die Änderungen vom 7. Mai 2006 treten am 1. Januar 2011 in Kraft.
2 Der Regierungsrat kann einzelne Bestimmungen oder Gruppen von Bestimmungen auf einen früheren Zeitpunkt in Kraft setzen.
1 Se, in base alla presente Costituzione, sono necessarie nuove disposizioni od occorre procedere a modifiche di disposizioni del diritto anteriore, le nuove normative devono essere emanate senza indugio.
2 Entro un anno dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un compendio delle nuove normative necessarie.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.