Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 95 Kollegial- und Departementalsystem

1 Die grundsätzlichen und wichtigen Entscheide trifft der Regierungsrat gesamthaft.

2 Im Übrigen werden die Geschäfte nach Departementen den einzelnen Mitgliedern zugewiesen.

3 Das Gesetz regelt die Organisation des Regierungsrates in den Grundzügen.

74 Angenommen an der Landsgemeinde vom 2. Mai 2004, in Kraft seit 5. Okt. 2005. Gewährleistungsbeschluss vom 6. Okt. 2005 (BBl 2005 5995 Art. 1 Ziff. 1, 2891).

Art. 94 Statuto e compiti del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone. Si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a titolo di attività principale.

2 Il Consiglio di Stato pianifica le attività dello Stato, prende iniziative, cura le relazioni con la Confederazione e con gli altri Cantoni, coordina i lavori dell’amministrazione e rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno. Sono salve le attribuzioni della Landsgemeinde e del Gran Consiglio.

3 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale, partecipa all’attività normativa cantonale e federale, opera nell’ambito dell’esecuzione delle leggi e della giustizia amministrativa, vigila, conformemente alla legge, sui Comuni e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici e provvede affinché sia assicurato il contatto tra le autorità e il pubblico.

75 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2010. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.