131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988
131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988
Art. 92 Mitwirkung im Bund
Der Landrat kann für den Kanton im Bund mitwirken, indem er insbesondere:
- a.
- eine Standesinitiative einreicht;
- b.
- zusammen mit andern Kantonen ein Standesreferendum ergreift;
- c.72
- …
Art. 91 Attribuzioni materiali
Incombe al Gran Consiglio:
- a.
- esaminare e approvare il processo verbale della Landsgemeinde;
- b.
- convocare le Landsgemeinde straordinarie;
- c.
- esercitare l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato, sull’amministrazione cantonale e sui tribunali, in particolare esaminando e approvando il rapporto di gestione;
- d.
- decidere in merito ai piani d’importanza fondamentale o di obbligatorietà generale, nonché in merito alle direttive relative alla pianificazione delle costruzioni, delle opere e degli istituti cantonali;
- e.
- rilasciare le concessioni, per quanto la legge non disponga altrimenti;
- f.72
- stabilire le rimunerazioni e le diarie, nonché le prestazioni delle assicurazioni sociali per i membri delle autorità, per i pubblici dipendenti del Cantone e per gli insegnanti del Cantone e dei Comuni;
- g.
- pronunciare sui conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e i tribunali;
- h.
- esercitare il diritto di grazia nei casi previsti dalla legge;
- i.
- ordinare la mobilitazione delle truppe cantonali quando l’ordine pubblico nel Cantone sia turbato o quando incomba un pericolo dall’esterno;
- k.73
- ...
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.