Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 87 Mitwirkung des Regierungsrates

Die Mitglieder des Regierungsrates nehmen an den Sitzungen des Landrates und nach Bedarf an den Sitzungen seiner Kommissionen mit beratender Stimme teil.

Art. 86a Diritto all’informazione

1 Nell’ambito delle sue incombenze parlamentari, ogni membro del Gran Consiglio può esigere dai dipartimenti, dalla cancelleria dello Stato, dagli altri enti incaricati di compiti amministrativi e dai tribunali informazioni concernenti questioni giuridiche o tecniche non sottostanti al segreto d’ufficio.64

2 Le commissioni del Gran Consiglio ottengono informazioni e visione degli atti per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. In casi motivati, il Consiglio di Stato può svincolare dal segreto d’ufficio singoli suoi membri, pubblici dipendenti cantonali o insegnanti cantonali. Parimenti, la Commissione amministrativa dei tribunali può, in casi motivati, svincolare dal segreto d’ufficio singoli membri o dipendenti di un tribunale per questioni inerenti all’amministrazione giudiziaria.65

3 Se, per far luce su avvenimenti di grande portata, il Gran Consiglio istituisce una commissione d’inchiesta, questa può procurarsi tutte le informazioni necessarie dal Consiglio di Stato, dai tribunali, per le questioni inerenti all’amministrazione giudiziaria, e dalle autorità comunali, per le questioni inerenti alla collaborazione tra Cantone e Comuni. I membri delle autorità e i pubblici dipendenti e insegnanti del Cantone e dei Comuni sono tenuti a informarla anche su accertamenti che sottostanno al segreto d’ufficio. I privati possono essere interpellati conformemente alla legge sulla giurisdizione amministrativa.66

63 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 1994, in vigore dal 1° lug. 1994. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537 art. 1 n. 1, I 804).

64 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

65 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

66 Accettato nella Landsgemeinde del 5 mag. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002. Garanzia dell’AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989 art. 1 n. 3 2908).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.