Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 79 Beschlussfähigkeit

1 Eine Behörde oder eine Kommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte, mindestens aber drei Mitglieder, anwesend sind.

2 Strengere gesetzliche Vorschriften bleiben vorbehalten.

Art. 78 Durata del mandato e rielezione

1 La durata del mandato dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti cantonali e comunali nominati per il periodo amministrativo è di quattro anni.

2 Essa [La durata del mandato] comincia a decorrere il 1° luglio, con le eccezioni seguenti: per il Gran Consiglio, comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva; per i membri del Consiglio di Stato, il giorno della Landsgemeinde. La durata del mandato dei deputati al Consiglio degli Stati comincia a decorrere il giorno della seduta costitutiva dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.57

3 Alla scadenza del mandato, la rielezione è possibile.

4 Sono salve le disposizioni relative al landamano, al vicelandamano, al presidente e al vicepresidente del Gran Consiglio.

5 I membri del Consiglio di Stato, i due deputati al Consiglio degli Stati, nonché i presidenti di tribunale e gli altri giudici devono lasciare le loro funzioni per la Landsgemeinde che segue il giorno in cui compiono i 65 anni, rispettivamente alla fine di giugno.58

56 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2004, in vigore dal 5 ott. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 1 2579).

57 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

58 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.