1 Auf kantonaler Ebene hat jeder Stimmberechtigte das Recht:
2 Auf Gemeindeebene hat jeder Stimmberechtigte das Recht:
28 Angenommen an der Landsgemeinde vom 6. Mai 2007, in Kraft seit 6. Mai 2007. Gewährleistungsbeschluss vom 12. Juni 2008 (BBl 2008 5787 Art. 1 Ziff. 2, 1417).
29 Angenommen an der Landsgemeinde vom 6. Mai 2007, in Kraft seit 6. Mai 2007. Gewährleistungsbeschluss vom 12. Juni 2008 (BBl 2008 5787 Art. 1 Ziff. 2, 1417).
1 Hanno diritto di voto nel Cantone e nel Comune i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che vi sono domiciliati e che hanno compiuto i 16 anni.29
2 È escluso dal diritto di voto chi è interdetto per infermità o debolezza mentali.
3 Il diritto di voto si esercita nella Landsgemeinde e, per il resto, per quanto la legge non preveda agevolazioni, nel proprio luogo di domicilio; il diritto di voto si ottiene con il domicilio.
29 Accettato nella Landsgemeinde del 6 mag. 2007, in vigore dal 6 mag. 2007. Garanzia dell’AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 2 1187).
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