Alle Steuerpflichtigen haben nach ihren Mitteln und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Staats- und Gemeindelasten mitzutragen.
1 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.
2 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.
3 La legge determina il genere e l’entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.
4 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.