Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 51 Steuerpflicht

Alle Steuerpflichtigen haben nach ihren Mitteln und ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die Staats- und Gemeindelasten mitzutragen.

Art. 50 Imposte e altri tributi

1 Il Cantone e i Comuni hanno facoltà, conformemente alla legge, di riscuotere imposte per sopperire ai bisogni delle finanze pubbliche.

2 Essi tassano il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché i proventi e il capitale delle persone giuridiche.

3 La legge determina il genere e l’entità delle altre imposte. Disciplina gli altri tributi che il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico possono riscuotere.

4 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico possono esigere emolumenti in virtù di ordinanze o normative comunali.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.