Der Kanton und die Gemeinden stellen im Rahmen des Bundesrechts die geordnete Besiedlung des Landes und die zweckmässige Nutzung des Bodens sicher.
1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.
2 Provvedono affinché siano adottate le misure appropriate. Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche.
3 Prevedono incentivi finanziari per il raggiungimento degli obiettivi climatici.
9 Accettato nella Landsgemeinde del 1° mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2023 (FF 2023 724 art. 2; 2022 2963).
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