Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 141 Inkrafttreten

Diese Verfassung tritt mit der Annahme durch die Landsgemeinde in Kraft.

Art. 140 Revisione totale

1 Se è proposta la revisione totale della Costituzione, la Landsgemeinde deve dapprima decidere se entrare o no in materia.

2 Per principio, la Landsgemeinde delibera sul progetto di Costituzione totalmente riveduta conformandosi alle norme della procedura legislativa. Le proposte di modifica rispetto al progetto del Gran Consiglio devono tuttavia essere presentate e trattate come proposte per il memoriale elaborate per singoli articoli. Nel corso della Landsgemeinde sono ammesse soltanto proposte di modifica che abbiano un nesso diretto con una proposta che già figura nel memoriale.

3 Se il progetto è respinto, la Landsgemeinde decide se occorra proseguire con la revisione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.