Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 123125

117 Aufgehoben an der Landsgemeinde vom 7. Mai 2006, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011. Gewährleistungsbeschluss vom 18. Juni 2007 (BBl 2007 4933 Art. 1 Ziff. 3, 629).

Art. 122 Comune unitario

1 Il Comune assume tutti i compiti pubblici che non sono di esclusiva competenza né della Confederazione né dei Cantoni (Comuni unitari).119

2 Ogni Comune comprende le persone residenti sul suo territorio.

3 Eccetto che la legge disponga altrimenti, il Comune si occupa segnatamente anche di tutti gli affari scolastici.

118 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2006, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 18 giu. 2007 (FF 2007 4533 art. 1 n. 3 593).

119 Accettato nella Landsgemeinde del 4 mag. 2014, in vigore dal 1° set. 2014. Garanzia dell’AF del 3 mar. 2016 (FF 2016 1975 art. 3, 2015 6231).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.