1 Der Kanton fördert die Zusammenarbeit der Gemeinden.
2 Die Gemeinden und die Zweckverbände arbeiten bei der Erfüllung aller Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse liegen, mit andern Gemeinden oder Zweckverbänden zusammen.
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109 Aufgehoben an der Landsgemeinde vom 6. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008. Gewährleistungsbeschluss vom 12. Juni 2008 (BBl 2008 5787 Art. 1 Ziff. 2, 1417).
1 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.
2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l’approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.111
3 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.
4 La legge disciplina l’organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.
111 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).
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