1 Ist die öffentliche Sicherheit schwerwiegend gestört oder unmittelbar bedroht, so kann der Regierungsrat auch ohne gesetzliche Grundlage Massnahmen ergreifen und insbesondere Notverordnungen erlassen.
2 Notverordnungen unterbreitet er unverzüglich dem Kantonsrat zur Genehmigung. Sie fallen spätestens ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten dahin.
1 In caso di disordini gravi, già in atto o imminenti, che minaccino la sicurezza pubblica, il Consiglio di Stato può prendere provvedimenti anche senza base legale e in particolare emanare ordinanze contingibili urgenti.
2 Tali ordinanze devono, senza indugio, essere sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.