Fedpol kann ausnahmsweise Daten nach Artikel 39 an Behörden und Stellen weitergeben, die nicht unter Artikel 23c BWIS fallen, sofern die Daten zur Erfüllung einer in einem Gesetz im formellen Sinn festgelegten Aufgabe unentbehrlich sind.
Fedpol può, in via eccezionale, comunicare dati di cui all’articolo 39 ad autorità e servizi non rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 23c LMSI, se i dati sono indispensabili per l’adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.