Sezione 1: Principi e considerazioni che regolano l’assegnazione e l’annullamento
- a)
- Per ogni decisione relativa alla assegnazione e all’annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi ed evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l’inflazione nel mondo.
- b)
- La prima assegnazione di diritti speciali di prelievo tiene conto, come considerazioni particolari, della valutazione collettiva dell’esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti nonché di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.
Sezione 2: Assegnazione e annullamento
- a)
- Le decisioni del Fondo relative alla assegnazione ed all’annullamento dei diritti speciali di prelievo sono prese per periodi di base consecutivi, la cui durata è di cinque anni. L’inizio del primo periodo di base coincide con il giorno in cui viene decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o a quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avvengono ad intervalli annui.
- b)
- Le assegnazioni sono espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell’assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo sono espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali sono uguali per tutti i partecipanti.
- c)
- Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo può stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai commi a) e b) di cui sopra, che:
- i)
- la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni; oppure che
- ii)
- le assegnazioni o gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno; oppure che
- iii)
- la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.
- d)
- Uno Stato membro che ottenga la qualità di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceve assegnazioni a partire dall’inizio del periodo di base durante il quale vengono effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui ha acquisito la qualità di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante comincia a ricevere assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualità di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualità di partecipante nel corso di un periodo di base debba ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai commi b) e c) di cui sopra, il Fondo fissa la base sulla quale tali assegnazioni sono attribuite al suddetto partecipante.
- e)
- Ogni partecipante riceve le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli sono attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:
- i)
- il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e se
- ii)
- prima dell’effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che – in base a quella decisione – gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all’effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.
- f)
- Qualora, alla data di entrata in vigore di un annullamento, l’ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che debbono essere annullati, egli elimina il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulta con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell’annullamento, vengono detratti dal suo saldo negativo ed annullati.
Sezione 3: Circostanze importanti e impreviste
Il Fondo ha la facoltà di variare le percentuali e la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno a causa di circostanze importanti ed impreviste.
Sezione 4: Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti
- a)
- Le decisioni di cui alla sezione 2, commi a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo sono prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentito il Consiglio dei direttori esecutivi.
- b)
- Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, comma a) del presente articolo, procede a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerta che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, comma b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l’inizio delle assegnazioni; dopo l’istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formula una proposta per la prima assegnazione.
- c)
- Il Direttore generale avanza proposte:
- i)
- almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;
- ii)
- nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all’assegnazione o all’annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato comma b);
- iii)
- allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, ritenga auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure
- iv)
- al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi;
- con la riserva che, se ai sensi dei suindicati numeri i) iii) e iv), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo goda di un’ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferisce al Consiglio dei governatori e al Consiglio dei direttori esecutivi.
- d)
- È richiesta la maggioranza dell’ottantacinque per cento dei voti complessivi per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, commi a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.