(1) Sofern rechtliche Vorschriften einer Vertragspartei oder Verpflichtungen des internationalen Rechts Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eine günstigere Behandlung zuerkennen, als jene, die in diesem Abkommen vorgesehen ist, so gehen solche Bestimmungen oder Verpflichtungen, soweit sie günstiger sind, diesem Abkommen vor.
(2) Jede Vertragspartei erfüllt alle Verpflichtungen, die sie hinsichtlich Investitionen durch Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist.
(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni o obblighi prevalgono sul presente Accordo in quanto siano più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
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