Jede Vertragspartei fördert, soweit dies möglich ist, auf ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von Staatsangehörigen und Gesellschaften der andern Vertragspartei und lässt diese Investitionen nach ihren Rechtsvorschriften zu.
Ogni Parte Contraente incoraggerà quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte, e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.