Die Bestimmungen dieses Protokolls sind auch auf die von der Schweiz entsandten Personen, die bereits ihre Tätigkeit in Madagaskar im Rahmen der technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten gemäss Artikel 1 Buchstaben a und b ausüben, sowie auf ihre Familien anzuwenden.
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano parimente alle persone inviate dalla Svizzera, come anche alle loro famiglie, che già esercitano la loro attività a Madagascar sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, a tenore dell’articolo 1 lettere a e b qui sopra.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.