(1) Jede Vertragspartei gewährleistet den uneingeschränkten und unverzüglichen Transfer in und aus seinem Hoheitsgebiet von Beträgen im Zusammenhang mit Investitionen, die auf deren Hoheitsgebiet von Investoren der anderen Vertragspartei getätigt worden sind, in einer frei konvertierbaren Währung, insbesondere von:
(2) Sofern nicht anders mit dem Investor vereinbart, gewährleistet jede Vertragspartei die Transfers zum Wechselkurs, der am Tag des Transfers gemäss den geltenden Wechselkursbestimmungen derjenigen Vertragspartei anwendbar ist, auf deren Hoheitsgebiet die Investition getätigt wurde.
(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente garantisce a tali investitori il libero trasferimento, senza alcuna restrizione o ritardo e in una valuta liberamente convertibile, degli importi relativi a detti investimenti, all’interno e all’esterno del suo territorio e, in particolare:
(2) A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, ciascuna Parte contraente garantisce che l’investitore possa effettuare i trasferimenti al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle vigenti regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.