Änderungen dieses Abkommens bedürfen der Schriftform und treten erst nach der schriftlichen Zustimmung beider Parteien in Kraft.
Ogni modifica, alterazione o emendamento del presente Accordo necessita della forma scritta e diventa effettiva solo con l’ottenimento del consenso scritto delle Parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.