(1) Dieses Abkommen tritt am Tag der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
(2) Dieses Abkommen ist rückwirkend auf Kooperationsprojekte anwendbar, die vor seiner Unterzeichnung begonnen wurden und beim Inkrafttreten noch laufen.
(3) Beide Parteien können das Abkommen jederzeit unter Einhaltung einer Frist von sechs (6) Monaten schriftlich kündigen.
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma da parte delle Parti.
(2) Il presente Accordo è applicabile retroattivamente anche ai progetti di cooperazione avviati prima della sua firma e ancora in corso alla data dell’entrata in vigore.
(3) Ciascuna Parte può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo dandone notifica scritta alla controparte almeno sei (6) mesi prima del termine auspicato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.