Die Bestimmungen dieses Abkommens sind auch anwendbar auf die schweizerischen Sachverständigen, die bereits ihre Tätigkeit in Tansania im Rahmen der technischen Zusammenarbeit der beiden Regierungen gemäss Artikel 2 Buchstaben a und b ausüben sowie auf ihre Mitarbeiter und Familien.
Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili ai periti svizzeri e ai loro collaboratori, nonchè alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nella Tanzania, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo 2, lettere a e b, qui sopra.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.