Die Vertragsparteien verpflichten sich, in Mali die Verwirklichung von Entwicklungsprojekten im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung zu fördern.
Le Parti contraenti si obbligano a promuovere nel Mali l’attuazione di progetti di sviluppo, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.