Die Abkommen, auf die sich Artikel 1 Absatz 2 bezieht, können jede Art technischer und wissenschaftlicher Zusammenarbeit, über die die Vertragsparteien übereingekommen sind, vorsehen, insbesondere:
Gli accordi di cui all’articolo 1 capoverso 2 possono prevedere qualsiasi forma di cooperazione tecnica e scientifica, convenuta fra le Parti contraenti, segnatamente:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.