Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung und gemäss dem internationalen Recht bei der Ausführung von Vorhaben der technischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zusammenzuarbeiten.
Le Parti contraenti si obbligano a collaborare, nel quadro della rispettiva legislazione e conformemente al diritto internazionale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.