Der Kredit wird derart verwendet, dass keinerlei nachteilige Auswirkungen auf die laufenden schweizerischen Güterexporte nach der Türkei ausserhalb dieses Abkommens erwachsen, zu normalen Zahlungs‑ und Transferbedingungen.
Il credito dovrà essere utilizzato in modo da non pregiudicare l’esportazione corrente delle merci svizzere verso la Turchia, al di fuori del presente Accordo, alle condizioni normali di pagamento e di trasferimento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.