Die Regierung der Volksrepublik Bangladesch wird den schweizerischen Gläubiger auf dem in Artikel 2 Absatz 3 des vorliegenden Abkommens erwähnten Betrag für die Zeit zwischen dem 1. Juli 1974 und dem Datum der tatsächlichen Zahlung nach Artikel 2 Absatz 2 einen Zins von vier Prozent im Jahr entrichten. Dieser Zins ist auf erstes Verlangen der schweizerischen Gläubiger zu bezahlen und wird nicht konsolidiert.
Sulla somma indicata nell’articolo 2 capoverso 3 del presente accordo, il governo della Repubblica popolare del Bangladesh pagherà ai creditori svizzeri un interesse del quattro per cento l’anno per tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 1974 e la data del versamento effettivo giusta l’articolo 2 capoverso 2. Questo interesse verrà a scadenza all’atto della prima domanda dei creditori svizzeri e non sarà consolidato.
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