Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, wenn mindestens zehn (10) Unterzeichner, deren Erstzeichnungen nach Anhang A dieses Übereinkommens insgesamt mindestens fünfzig (50) Prozent aller Erstzeichnungen ausmachen, ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden hinterlegt haben.
Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all’Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.