Ist die Genehmigung eines Mitglieds erforderlich, bevor die Bank eine Handlung, mit Ausnahme einer Handlung nach Artikel 53 Absatz 2, vornehmen kann, so gilt sie als erteilt, sofern nicht das Mitglied innerhalb einer bei der Notifizierung der geplanten Handlung an das Mitglied von der Bank gesetzten angemessenen Frist Einspruch erhebt.
Ogni qualvolta è richiesta l’approvazione di un membro affinché la Banca possa agire salvo secondo l’articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un’obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all’atto della notificazione dell’azione proposta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.