1. Die Stimmen im Gouverneursrat werden nach Anhang D unter die Mitgliedstaaten verteilt.
2. Der Gouverneursrat fasst seine Beschlüsse, soweit möglich, ohne Abstimmung.
3. Soweit in diesem Übereinkommen nichts anderes bestimmt ist, werden alle vom Gouverneursrat zu behandelnden Fragen mit einfacher Mehrheit entschieden.
4. Der Gouverneursrat kann in Regeln und Vorschriften ein Verfahren festlegen, das es dem Exekutivausschuss ermöglicht, ein Votum des Rates über eine bestimmte Frage ohne Einberufung einer Sitzung des Rates einzuholen.
1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all’allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.