Für die Beilegung von Streitigkeiten ist Artikel 9 des Direktversicherungsabkommens sinngemäss anwendbar.
L’articolo 9 dell’Accordo concernente l’assicurazione diretta si applica per analogia alla composizione delle controversie.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.